Oltre 120 notai hanno partecipato nella sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, all’abituale incontro tra i colleghi del Distretto. La riunione è stata dedicata all’approfondimento della recente sentenza n.8230/2019 con cui la Cassazione a Sezioni Unite ha composto il contrasto verificatosi nella precedente giurisprudenza di legittimità sugli edifici abusivi ed ha dettato i principi generali da applicare in questa materia.
Dopo il saluto del Presidente dei Notai di Napoli, Giovanni Vitolo, sono intervenuti il Prof. Avv. Riccardo Sgobbo, Presidente della Camera degli Avvocati Civili di Napoli e il notaio Giuseppe Trapani, componente della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato. Hanno poi svolto interventi programmati i consiglieri Paolo Aponte e Matteo D’Auria.
Si è aperto successivamente un lungo è approfondito dibattito nel corso del quale sono state illustrate le varie posizioni sul tema oggetto del confronto.
“Dal dibattuto – ha sottolineato il presidente Vitolo – è emerso in maniera chiara ed evidente che la recente sentenza n.8230/2019 con cui la Cassazione a Sezioni Unite ha inteso comporre il contrasto verificatosi nella precedente giurisprudenza di legittimità sugli edifici abusivi, dettando al contempo i principi generali da applicare, rappresenta una materia ancora in evoluzione e che offre, nonostante gli sforzi di chiarificazione della Suprema Corte, ancora una notevole quantità di spunti da interpretare e da verificare”.
“La riflessione congiunta che è scaturita dall’evento organizzato dal Consiglio Notarile di Napoli – ha aggiunto il notaio Vitolo – ha avuto sicuramente il merito di chiarire alcuni punti sulla materia in discussione e di individuarne altri relativamente ai quali rimangono aree oscure sulle quali è necessario sgombrare il campo dalle ambiguità che ancora permangono”.
“Il Consiglio Notarile di Napoli – ha concluso il Presidente – si impegnerà anche nel prossimo futuro per offrire una spinta propulsiva verso un dialogo tra le diverse competenze che agiscono nel settore dell’abusivismo edilizio per aiutare i notai a svolgere il loro lavoro con più certezze e con sempre minori rischi”.
“Secondo le sezioni unite della Cassazione civile (sentenza del 22 marzo 2019 numero 8230) – ha detto il notaio D’Auria nel suo intervento – la nullità comminata dall’articolo 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli articoli 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’articolo 1418 del codice civile di cui costituisce una specifica declinazione e deve qualificarsi come nullità “testuale”, con tale espressione dovendo intendersi in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’ immobile. Titolo che tuttavia deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quelli immobile. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.